Diritto pubblico

Páginas: 93 (23233 palabras) Publicado: 28 de enero de 2012
L’ORDINAMENTO GIURIDICO

L’ordinamento giuridico non è altro se non un gruppo di soggetti dotati di un’organizzazione e regolati da norme. Esempi di ordinamenti giuridici sono: l’ordinamento sindacale, lo stato e l’ordinamento internazionale. Le caratteristiche dell’ordinamento giuridico in genere sono: una pluralità di soggetti, un sistema di norme ed un’organizzazione( e può trattarsi diun’equiordinazione oppure d’una subordinazione). Nel sistema di norme troviamo, per l’appunto, norme condizionali, che disciplinano i rapporti tra i soggetti dell’ordinamento stesso, e norme finalistiche che, invece, organizzano e stabiliscono il cosìdetto “programma di attività”. LE NORME Quando si parla di norme bisogna innanzi tutto differenziare norma da proposizione normativa. La proposizionenormativa è il documento o comunque l’atto scritto che contiene il testo; la norma è il precetto o la regola contenuta nel documento. L’operazione in grado di estrapolare dalla preposizione normativa una norma è detto interpretazione. Le fonti del diritto sono gli atti di produzione normativa. Nell’ordinamento italiano esistono leggi che contengono norme sulla produzione giuridica; sulla base dellefonti traggono origine regole e divieti alla base dei quali opera la società. Le fonti del diritto possono essere scritte o fonti-atti(come quelle dell’ordinamento italiano) oppure fonti non scritte o fonti-fatti(come quelle che si ritrovano nell’ordinamento arabo). Le fonti sono disposte gerarchicamente e sono:  Costituzionali

 Comunitarie  Primarie  Subprimarie  Secondarie Una norma postasu un livello superiore nella scala gerarchica non può essere modificata se non da una norma di livello superiore o dello stesso, e in ogni modo le norme inferiori devono essere conformi a quelle di livello superiore, stabilendo in questo modo quale atto ha maggior forza ed è più importante. Oltre al principio della gerarchia s’aggiunge il principio della competenza. Talune materie o zone delterritorio possono essere attribuite alla disciplina d’organismi non statali ai quali è conferita la potestà di emanare norme equiparate alle fonti primarie e statali, e proprio per questo motivo costituiscono le fonti subprimarie. Le fonti costituzionali sono di due tipi:  Principi istituzionali fondamentali ed immodificabili.  Costituzione e leggi costituzionali. Queste ultime hanno unaparticolare forza derivante dalla speciale procedura di approvazione e modificazione(doppia delibera in ciascun ramo del Parlamento, in cui la seconda a maggioranza assoluta dei componenti) e dal controllo della Corte costituzionale. Ed è proprio per questo che la Costituzione è definita rigida. I regolamenti comunitarie e, quando dettagliate e precise, le direttive comunitarie entrano automaticamente a farparte dell’ordinamenti degli Stati Membri. Tali fonti prevalgono su quelle interne nel caso in cui non collidano con i principi costituzionali e i diritti inviolabili dell’uomo. Questo è il principio della preminenza del diritto comunitario su quello nazionale. Le fonti primarie sono gli atti con forza di legge ordinaria e cioè:  Le leggi approvate dal Parlamento, promulgate dal Presidente dellaRepubblica e pubblicate sulla gazzetta ufficiale  I decreti legge, adottati dal Governo in caso straordinario, se convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni  I decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base di leggi delega, approvati dal Parlamento, che deve fissare materia, principi e tempi ai quali attenersi  I regolamenti della Comunità economia europea, che hannodirettamente forza di legge nell’ordinamento italiano  I regolamenti parlamentari, che ciascuna Camera adotta a maggioranza assoluta dei propri componenti. Le fonti subprimarie sono quelle che pur venendo da altri organismi pubblici sono equiparate a quelle statali, e sono:  Le leggi regionali  I regolamenti comunali Le norme subprimarie, pur avendo la stessa forza delle primarie, sono...
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