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Páginas: 15 (3580 palabras) Publicado: 25 de octubre de 2012
PATTO DI FAMIGLIA
La riforma che concerne il patto di famiglia è la risposta dello stato italiano alla necessità di procedere ad una nuova e moderna regolamentazione della successione nei beni produttivi, superando le limitazioni poste nel nostro ordinamento attraverso il divieto dei patti successori.

LA COMMISSIONE MASI-RESCIGNO
I rilievi formulati dal Governo europeo furono tenuti presentinell’ambito di 1 studio in tema di successione ereditaria nei beni produttivi, coordinata dal prof Masi e Rescigno, studio che si concluse con una prima stesura di norme sul trasferimento dei beni produttivi.
Si prevedeva l’introduzione nel c.c. dell’art. 734 bis x disciplinare il patto di famiglia riguardante la trasmissione dell’azienda dell’imprenditore individuale e dell’art 2355 bis recantela disciplina del patto d’impresa.
Tutto nel tentativo di realizzare un contemperamento fra la tutela dei legittimari e l’interesse dell’imprenditore a dare alla propria impresa economica una prospettiva di continuazione proficua dell’attività produttiva, mantenendo stabile l’assetto proprietario dell’unità produttiva.
Nell’originaria stesura il patto di fam. Individuava quali beneficiari, idiscendenti dell’imprenditore, salva la possibilità di trasmettere l’azienda ad altri sogg., come nipoti, anche qnd fossero stati ancora vivi tutti i figli del disponente.
Qualificato come CONTRATTO il patto di famiglia aveva una funzione attributiva necessaria e divisoria eventuale, in tale ipotesi il meccanismo di liquidazione dei legittimari non assegnatari dell’azienda sarebbe stato simile aquello previsto dall’art 720 cc x la divisione degli immobili non
divisibili.
Inoltre la proposta prevedeva per il patto l’adozione di una forma vincolata, in analogia rispetto a qnt previsto dal cc per la donazione, testamento e convenzioni matrimoniali.
Quanto riguarda il patto d’impresa da introdurre al 2355 bis, si imoneva agli aventi causa iure il trasferimento delle azioni a favore dellasocietà, dei soci o dei 3°, x un prezzo corrispondente al loro
valore; sicchè il diritto sui beni del disponente veniva ad essere trasformato in un credito in denaro.
Cmq la ratio: massima autonomia nel’imprimere una particolare destinazione alla partecipazione societaria, fermo il limite costituito dalla salvaguardia del valore eco. Spettante agli eredi legittimi testamentari.
I risultati dellaricerca della commissione Masi-Rescigno confluirono nel disegno di legge 2799/97 di iniziativa dei senatori Pastore ed altri
.
Lo scopo era quello d’introdurre una DEROGA al divieto dell’art 458 cc, prevedendo la liceità di patti diretti a regolare la successione dell’imprenditore.
Questo però si scontrava con la tutela riconosciuta a favore del coniuge e dei discendenti
dell’imprenditore,titolari di un’azione ad hoc in caso di mancato conseguimento della propria quota di eredità.

Per superare l’ostacolo il ddl. Pastore optava x una DISATTIVAZIONE dei meccanismi dati
in favore dei familiari dell’imprenditore (collazione e riduzione) privando così i familiari non
assegnatari della possibilità di impedire la successione decisa dall’imprenditore.
Cosi tale ddl prevedeval’introduzione nel cc dell’art 734 bis intitolato “patto di famiglia” e di un art il 2355 bis “patto di impresa” applicato alle sole soc. di capitali.
Al comma uno l’art 734 bis parlava della natura del patto qualificato come DONAZIONE:
“l’imprenditore può assegnare, con atto di donazione, l’azienda a 1 o + discendenti”.
Il comma 2 prevedeva la partecipazione di tutti i soggetti che avrebbero dovutopartecipare all’atto, ovvero i beneficiari, il coniuge e gli altri discendenti che sarebbero stati legittimati qualora si Fosse aperta in quel momento la successione del disponente.
Il comma 3 obbligava gli assegnatari dell’azienda a liquidare gli altri partecipanti al contratto col pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dal 536 cc.
Il comma 4 imputava al valore di...
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