Republica
- Versione in Spagnolo La Parte italiana e la Parte peruviana, in conformità a quanto previsto dall’art.12 dell’Accordo Culturale dell’8 aprile 1961 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù, al fine di sviluppare i rapporti culturali escientifici fra i due Paesi, hanno concordato il seguente Programma esecutivo di collaborazione culturale e scientifica per gli anni 2002-2006. I. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DIFFUSIONE DELLA CULTURA 1.1 Cooperazione nell’insegnamento scolastico Le due Parti faciliteranno e amplieranno l’insegnamento della lingua e culturadell’altra Parte nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, specialmente mediante l’attivazione di cattedre e lettorati, nonché con iniziative di formazione dei docenti delle rispettive lingue. Le due Parti prendono nota con soddisfazione del funzionamento a Lima della Scuola legalmente riconosciuta “Collegio A. Raimondi” della Molina, e della Scuola meramente privata “Collegio S.Margherita” del Callao. Le due Parti si impegnano a raggiungere, entro un anno dalla firma del presente Programma, intese locali per la definizione dello status del personale docente proveniente dai ruoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano. 1.2.Scambi scolastici Al fine di migliorare la conoscenza reciproca e la collaborazione nel settore dell’istruzione, le due Parti(per la Parte italiana il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e per la Parte peruviana il “Ministerio de Educación”) si scambieranno una delegazione di 3 esperti e/o rappresentanti dei rispettivi Ministeri competenti, per un massimo di 7 giorni. 1.3 Riconoscimento reciproco di periodi e titoli di studio Le due Parti faciliteranno lo scambio di materiale informativo suisistemi scolastici e universitari dei due Paesi al fine di concordare, attraverso un gruppo misto di esperti, le cui conclusioni saranno formalizzate con un Accordo tramite scambio di lettere, criteri di corretta valutazione comparativa degli studi compiuti e dei titoli previsti nei rispettivi ordinamenti, da raccomandare alle rispettive autorità ed istituzioni preposte al riconoscimento degli studi edei diplomi conseguiti all’estero. 1.4 La Parte italiana (la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri) mette a disposizione testi di italianistica, letteratura, storia, geografia, balletto, teatro, danza moderna, folklore, di legislazione in materia culturale e gestione del Patrimonio Culturale, per corsi di formazione e aggiornamento didocenti e lettori e per quelle istituzioni culturali che, tramite le sedi diplomatiche, ne facciano richiesta. 1.5 Cattedre e lettorati di italiano
Le due Parti favoriranno lo sviluppo dei corsi di italiano già esistenti presso le Università di Lima e di Arequipa, dove sono operanti due Lettorati di ruolo. La Parte italiana esaminerà con favore la possibilità di continuare a fornire, nei limitidelle possibilità di bilancio, contributi ad altre Università peruviane per sostenere l’istituzione e il funzionamento di cattedre di lingua e cultura italiana a cura di lettori di madrelingua italiana assunti localmente. II. BORSE DI STUDIO 2.1. La Parte italiana offre, nell’anno accademico 2002- 2003, 54 mensilità a cittadini peruviani. 2.2. La Parte peruviana si riserva di comunicare il numerodelle borse di studio che offrirà annualmente a cittadini italiani. 2.3 Ciascuna Parte potrà modificare il numero delle mensilità dei successivi anni accademici, conformemente ai fondi disponibili per ciascun anno fiscale. Ogni modifica verrà notificata attraverso i canali diplomatici. 2.4. Le Università dei due Paesi potranno stabilire accordi che permettano di facilitare il rilascio reciproco...
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