Inquisición
Tribunali dell’I. presieduti da inquisitori permanenti furonoistituiti nel 1231-35 in varie parti d’Europa da Gregorio IX, che nel 1235 affidò definitivamente l’I. ai domenicani; il privilegio fu esteso da Innocenzo IV ai frati minori (1246). Almeno fino al 14° sec. l’azione dell’I. fu rivolta a colpire l’eresia non sul piano della discussione teologica, ma nel suo pratico e pubblico manifestarsi. L’invito a rinunciare alla haeretica pravitas, rivolto dagliinquisitori ai colpevoli, mirava soprattutto a far rientrare l’eretico in armonia con la legalità, che aveva violato con i suoi atti esterni. Questa legalità era l’ordine costituito, di carattere religioso, ma anche sociale e politico.
Secondo Raimondo di Pennaforte (Decretali di Gregorio IX, 1234) le categorie di imputabili presso l’I. sono 8: haeretici, coloro che persistono nel loro errore;suspecti, coloro che hanno udito prediche o discorsi di eretici, o hanno partecipato alle loro preghiere, distinti in ‘leggermente’ e ‘veementemente’ sospetti; celatores, occultatores, receptatores, defensores, tutti coloro cioè che conobbero, nascosero o difesero eretici; fautores; relapsi, i recidivi. Inizialmente l’I. ebbe il diritto di perseguire le pratiche di stregoneria e magia quando questemanifestassero un chiaro aspetto di eresia. Presto questa limitazione cadde, per risorgere soltanto all’inizio del Seicento.
La procedura dell’I. medievale, non fissata in alcun testo ufficiale, presenta nelle varie epoche difformità spesso notevoli. Nello stadio finale di tale evoluzione, l’inquisitore era coadiuvato da un vicario, alcuni commissari, alcuni probi viri, ufficiali subalterni (inparte forniti dal signore laico), guardiani della prigione (se l’I. ne aveva una propria), notai ecc. A fianco dell’inquisitore o del suo vicario sedeva il vescovo o il suo delegato. Prima di procedere venivano emanati due editti: uno di fede, che imponeva a tutti di denunciare gli eretici e i loro complici; l’altro di grazia, che stabiliva un termine (un mese) durante il quale l’eretico che si fossepresentato spontaneamente avrebbe ottenuto il perdono. Tutti coloro che la voce pubblica, l’inchiesta segreta d’ufficio, una denuncia, la deposizione di testimoni ecc. designavano come eretici erano citati a comparire davanti all’inquisitore. Interrogato, il convenuto poteva confessare subito e in tal caso la causa era già istruita. Se negava, si ricercava la confessione con mezzi vari, dallaprigione alla tortura, usata in alcuni processi dell’I. già nella prima metà del 13° sec. e definitivamente autorizzata da Innocenzo IV (bolla Ad extirpanda del 15 maggio 1252); l’uso ne fu confermato da Alessandro IV (1259) e Clemente IV (1265). Se l’imputato, reiteratamente torturato, non confessava, era in generale assolto, almeno dalle accuse più gravi. Le condanne variavano dalla sempliceimposizione di una formula di abiura, all’imposizione di croci (l’eretico doveva cucirsi delle croci colorate sul vestito), all’obbligo di pellegrinaggi o servizi militari in Terrasanta, alla prigionia, fino al carcere perpetuo o alla consegna secolare (per gli eretici recidivi). Molto spesso alle penitenze elencate si aggiungevano pene pecuniarie sino alla confisca totale dei beni, il che fu causa digravi abusi. La sentenza era di regola pronunciata pubblicamente e solennemente durante una cerimonia detta sermo generalis, ma più nota come autodafé . La consegna al braccio secolare era accompagnata dalla preghiera che la sua sentenza fosse formulata «senza effusione di sangue e pericolo di morte». In realtà non si ha un solo esempio di eretico consegnato al braccio secolare che abbia scampato...
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