Diritto commerciale italiano

Páginas: 21 (5017 palabras) Publicado: 11 de abril de 2010
INTRODUZIONE AL DIRITTO COMMERCIALE ITALIANO
Dr. Sabrina Bruno
I. Definizione del diritto commerciale. - II. Le fonti del diritto commerciale. - III. La nozione di imprenditore commerciale. - IV. Le società in generale. - V. Le società di persone. - VI. Le società di capitali - 6.1 La società per azioni. - 6.2 La società a responsabilità limitata. - 6.3 La società inaccomandita per azioni. - VII. Le società con azioni quotate.
I. Definizione del diritto commerciale
Per diritto commerciale s’intende quella parte del diritto privato italiano che regola la produzione, individuale o collettiva, di beni e servizi la quale opera secondo criteri di mercato.
Il diritto commerciale italiano si occupa dei seguenti argomenti:l’imprenditore commerciale, l’azienda, la società in generale, le società di persone, le società di capitali, le società con azioni quotate e facenti appello al risparmio diffuso, il fallimento e le altre procedure concorsuali, i titoli di credito, i contratti commerciali.
La seguente "Introduzione" tuttavia riguarderà solo il cuore della disciplina del diritto commerciale e cioè i principi e ledisposizioni di legge in materia di: imprenditore, società di persone, società di capitali, società con azioni quotate.
II. Le fonti del diritto commerciale
Le fonti del diritto commerciale sono:
o la legge, e quindi il Codice Civile emanato nel 1942, (le disposizioni riguardanti il diritto commerciale sono gli artt. da 2082 a 2642 inclusi) e le leggispeciali emanate nel corso degli anni per integrare o modificare il Codice Civile, anche al fine di recepire le Direttive dell’Unione Europea;
o i regolamenti emanati dalle varie autorità competenti (ad es. la Consob, che è la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa);
o gli usi.
Queste fonti del diritto possono definirsi "formali" in quanto sonospecificamente identificate nell’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale (contenute nel Codice Civile).
In aggiunta ad esse, bisogna pure considerare le fonti di diritto "sostanziali" (cioè non previste specificamente dal Codice Civile). Esse sono:
o la dottrina
o la giurisprudenza
Più precisamente, fonte del diritto "sostanziale" èl’interpretazione offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulle disposizioni previste nelle fonti del diritto "formale".
III. La nozione di imprenditore commerciale
La nozione fondamentale nel diritto commerciale è quella di imprenditore commerciale.
Perché questa nozione è fondamentale ? Perché solo l’imprenditore commerciale è assoggettato ad una determinatadisciplina definita "Statuto dell’imprenditore commerciale". Questa disciplina consiste nell’applicazione delle norme in materia di:
o fallimento ed altre procedure concorsuali;
o contabilità;
o registrazione nella Sezione Generale del Registro delle Imprese;
o rappresentanza commerciale (cioè applicabilità di una disciplina specialedella rappresentanza che deroga alla disciplina generale di diritto privato);
e di altre norme di minore importanza.
Quindi, solo l’imprenditore commerciale può essere assoggettato al fallimento ed alle procedure concorsuali; solo l’imprenditore commerciale ha l’obbligo di preparare e mantenere le scritture contabili previste dal Codice Civile; solo l’imprenditore commercialedeve iscriversi nella Sezione Generale del Registro delle Imprese; solo all’imprenditore commerciale è applicabile la disciplina speciale della rappresentanza.
Bisogna pertanto identificare chi è l’imprenditore commerciale.
Il Codice Civile ("c.c.") non definisce espressamente l’imprenditore commerciale ma nell’art. 2082 definisce l’imprenditore e nell’art. 2195...
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